Sono validi i certificati universitari attestanti il superamento di uno o più esami con programmi contenenti i contenuti minimi di cui all’allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008 per l’esonero dalla formazione 120 ore per CSP/ CSE?

Gentilissime/i web- Lettrici / Lettori,

Rispondiamo al quesito sull’esonero dalla frequenza al corso di formazione di 120 ore per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili in presenza di superamento di un esame sulla sicurezza, per l’appunto, nei cantieri temporanei o mobili, durante il percorso universitario.


Preliminarmente ricordiamo che il comma 1 dell’articolo 98 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 indica i seguenti requisiti professionali necessari per poter svolgere l’attività di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili: titolo di studio, attestazione (comma 2), rilasciata da parte dei datori di lavoro o dei committenti, comprovante l’espletamento di una attività lavorativa nel settore delle costruzioni per un periodo dipendente dal titolo di studio stesso, nonché nel possesso di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle strutture, dagli istituti, dalle associazioni, dagli Enti e dagli organismi indicati nel comma 2 dello stesso articolo 98 e con le modalità, la durata ed i contenuti di cui al comma 3 ed all’Allegato XIV del D. Lgs. medesimo.

Nel successivo comma 4 dell’articolo 98 sono indicati i soggetti esonerati dalla frequenza a tale corso di formazione: in particolare, non è richiesto il relativo attestato a “coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’allegato XIV”, allegato nel quale sono stati dettagliati i contenuti minimi della formazione che consistono in una parte teorica della durata di 96 ore (modulo giuridico per complessive 28 ore, modulo tecnico per complessive 52 ore e modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore) ed in una parte pratica della durata di 24 ore.

Ne consegue che Il superamento del suddetto esame universitario ha la stessa efficacia del corso qualificante di cui al comma 2.

Sono ugualmente esonerati dalla frequenza coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26, “Ingegneria della Sicurezza”

Alla prossima newsletter
Anno 3 n. 20, 20 giugno 2017

Contatta Eliapos per saperne di più sugli esoneri dalla frequenza al Corso di Formazione per Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori, in partenza dal 21 giugno 2017.

[contact-form-7 id=”653″ title=”Info-contatto”]