Chi effettua  le visite mediche di controllo nei casi di infortunio sul lavoro e di  malattia professionale? Quale adempimento deve osservare  Il datore di lavoro che  richiede la visita fiscale per tali dipendenti?

Gentilissima/o web- Lettrice / Lettore,

Con il messaggio n. 1399 del 29 marzo, l’Inps ha fornito l’aggiornamento ed il riepilogo delle disposizioni di legge vigenti in relazione al Polo Unico per le visite fiscali: dal 1° settembre 2017 è entrato, infatti, in vigore il Polo unico per le Visite Mediche di Controllo (VMC)  che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva ad effettuare visite fiscali sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati), sia d’ufficio.

In particolare, l’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto 17 ottobre 2017, n. 206, ( pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017, entrato in vigore il 13 gennaio 2018), ha confermato le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (scuole comprese) che rimangono fissate nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

L’INPS  ricorda, tra l’altro,  che il dipendente pubblico, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), è tenuto ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale provvede a trasmettere l’informazione all’Inps.

L’amministrazione è  tenuta a comunicare con  sollecitudine eventuali assenze dal domicilio di reperibilità dei propri dipendenti in malattia con le seguenti modalità:

-inviando un’email alla casella medicolegale.nomesede@inps.it;

-inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale di riferimento;

-rivolgendosi al Contact center.

Gli stessi canali devono essere utilizzati anche per i casi in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi. In tali ipotesi, il dipendente pubblico è tenuto a comunicare preventivamente all’amministrazione presso cui presta servizio il nuovo indirizzo di reperibilità e la P.A., a sua volta, ne dà tempestiva comunicazione all’Inps.

Con il suddetto decreto è entrato in vigore il nuovo regolamento sulle visite fiscali, e sulle modalità di accertamento delle assenze dal servizio.

In sintesi, all’articolo 1 viene stabilito che la visita fiscale può essere richiesta dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’INPS. All’articolo 2 si dispone che le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale. La richiesta di visita fiscale è da intendersi obbligatoria. L’articolo  3 disciplina le fasce orarie di reperibilità: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. L’articolo 4 riguarda le esclusioni dall’obbligo di reperibilità. Con l’articolo 5, il medico è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate dall’INPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata. L’articolo 6 parla di variazione dell’indirizzo di reperibilità. L’articolo 7 disciplina la mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato: in tal caso il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio. Nell’articolo 8 si afferma che, qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo sul fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante e  sottoscriverlo. L’ articolo,  9 parla di rientro anticipato al lavoro: il dipendente deve richiedere un certificato sostitutivo che viene rilasciato dallo stesso medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi o da altro medico in sostituzione.

La normativa in materia di  Polo Unico si applica ai  dipendenti pubblici, cioè a tutti coloro che lavorano nella Pubblica Amministrazione, ad esempio:

Agenzie fiscali, INAIL, Ministeri e INPS;

Carabinieri, Militari, Polizia di Stato, Vigili del fuoco e Polizia Penitenziaria;

Comuni, Enti Locali ed Enti Statali;

Insegnanti, docenti e personale ATA;

Medici e infermieri appartenenti alla Sanità Pubblica.

visite fiscali: le novità

Per visita fiscale si intende l’accertamento sanitario, cioè una visita medica, che viene effettuata da parte di un medico dell’Inps nei confronti del lavoratore, quando è assente per malattia.

La visita fiscale può essere effettuata:

– su richiesta del datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio attraverso il canale telematico messo a disposizione dall’INPS,

– su disposizione dell’INPS.

La richiesta può essere presentata fin dal primo giorno di assenza del lavoratore.

Il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile, per la visita fiscale, in determinati orari; in particolare, le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono le seguenti: i dipendenti statali e degli enti locali devono essere reperibili per l’intera settimana, festivi compresi, nelle fasce orarie dalle 9 alle 13, e dalle 15 alle 18.

I lavoratori del settore privato devono essere reperibili tutta la settimana, compresi sabati e domeniche, ma le fasce orarie sono differenti e vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Durante le fasce di reperibilità, sin dal primo giorno in cui si ammala, il lavoratore in malattia deve restare a disposizione del medico fiscale. Al verificarsi della malattia, il dipendente è tenuto a comunicare la malattia al datore di lavoro e a recarsi dal proprio medico curante perché rediga ed invii all’Inps in tempo reale il certificato telematico.

Se il lavoratore si reca dal medico il giorno successivo alla malattia e la visita è ambulatoriale, perde il primo giorno di malattia; lo stesso accade nel caso in cui la visita non sia ambulatoriale, ma il lavoratore si presenti alla visita medica con oltre un giorno di ritardo dal verificarsi della patologia. Dunque il dipendente in malattia dovrà  dimostrare che queste prestazioni non potevano essere effettuate in un momento diverso, in modo da poter essere presente nel proprio domicilio di malattia durante le fasce orarie di reperibilità.

Il dipendente che non si presenta alla visita fiscale perde il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni (a meno che entro 10 giorni non si presenti alla visita ambulatoriale, nel qual caso, a partire dal giorno della visita, la retribuzione viene ripristinata, ovviamente se viene effettivamente riscontrata la malattia); il 50% della retribuzione, per i giorni successivi al decimo; tutta la retribuzione, se non si presenta nemmeno al terzo controllo con licenziamento con o senza preavviso.

modalità di svolgimento della visita fiscale

Il medico, subito dopo l’effettuazione della visita ed utilizzando una specifica modalità telematica approntata dall’Inps, redige il relativo verbale, che viene messo a disposizione del dipendente tramite un apposito servizio telematico, reso disponibile al datore di lavoro tramite un ambito dedicato del portale dell’Istituto previdenziale.

L’esito della visita, però, viene comunicato dal medico al dipendente seduta stante. E se quest’ultimo non concorda con la decisione assunta dal medico, può contestarla. Il medico, da parte sua, preso atto del dissenso espresso, invita il dipendente ad una successiva visita ambulatoriale, nel primo giorno utile.

esonero dalle visite fiscali

Il dipendente è esonerato dalla visita fiscale solo in alcune ipotesi, come una malattia nelle quali è a rischio la vita del lavoratore, un infortunio sul lavoro, patologie per causa di servizio, una gravidanza a rischio, patologie collegate all’invalidità riconosciuta, se almeno pari al 67%, il ricovero ospedaliero o presso altra struttura sanitaria.

Se il medico curante riscontra una delle suddette cause di esonero, o se decide, in base ad altre serie motivazioni, di escludere il lavoratore dalla visita, deve contrassegnare il certificato telematico col codice E.

Se il dipendente malato, durante le fasce di reperibilità, deve assentarsi, è giustificato solo se l’assenza è dovuta a cause di forza maggiore o per sottrarre sé o un familiare da un pericolo grave, se l’interessato deve sottoporsi a visite mediche specialistiche o generiche, analisi, cure o terapie.

Non sono considerati casi giustificati di assenza al controllo del medico fiscale ipotesi quali malfunzionamento del campanello, breve assenza per compiere delle commissioni, o non essersi potuti alzare dal letto, in quanto vale il principio per cui il lavoratore è tenuto a mettere in atto ogni accorgimento possibile per consentire l’accesso al personale sanitario.

visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale

Con il  precedente messaggio n. 3265/2017  l’INPS ha comunicato che non effettua accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale di competenza esclusiva dell’ Inail, ex art. 12 della legge n.67/1988. In tal senso si è anche recentemente espresso il Dipartimento per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Inoltre,  il D. Lgs. n. 75/2017 – modificativo dell’articolo 55-septies del D.Lgs. n.165/2001, relativo ai controlli sulle assenze per malattia generica – non contiene alcun riferimento all’infortunio sul lavoro e alla malattia professionale, che restano pertanto esclusi dalla competenza dell’INPS. L’eventuale diritto del datore di lavoro di richiedere, anche nei casi suddetti, i controlli di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 300/1970, sebbene più volte trattato con interpretazioni diverse nel corso del tempo (cfr. ad esempio le sentenze della Corte di Cassazione n.1247/2002, n. 15773/2002 e n. 25650/2017) non è mai stato oggetto di specifiche disposizioni normative.

Anche il citato decreto 17 ottobre 2017, n. 206, nell’individuare le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e le fasce di reperibilità con riferimento alla malattia comune, non ha indicato, tra le possibili fattispecie di esonero per il lavoratore dall’obbligo di rispetto delle  fasce orarie, gli eventi di infortunio sul lavoro/malattia professionale. Le eventuali visite mediche di controllo che i datori di lavoro dovessero chiedere per i propri dipendenti, per i quali sia in corso l’istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro/malattia professionale, non possono quindi essere disposte per non interferire con l’attività di competenza esclusiva dell ’Inail.

Qualora il datore di lavoro, nel richiedere la visita, non abbia dichiarato in procedura l’eventuale competenza Inail e conseguentemente sia disposta la visita medica di controllo, al datore di lavoro sarà richiesto il rimborso dei costi sostenuti dall’Istituto per l’istruttoria eseguita e per l’eventuale accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico fiscale incaricato.

Con riferimento all’infortunio sul lavoro e alla malattia professionale è  opportuno precisare che diverso è il caso in cui un lavoratore abbia avuto un riconoscimento definito e percentualizzato dall’ Inail per una menomazione a carattere permanente contratta in occasione di lavoro e allo stesso venga certificata una temporanea incapacità al lavoro per malattia comune, connessa alla menomazione riconosciuta dall’ Inail. In tal caso l’esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità interviene solo se l’ Inail ha giudicato il pregresso danno biologico pari o superiore al 67%.  Tale casistica, infatti, rientra nelle ipotesi generali di esonero per invalidità di cui alla normativa vigente e come tale deve essere opportunamente segnalata dal medico certificatore mediante valorizzazione dell’apposito campo del certificato di malattia.

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