Tutte le sostanze chimiche prodotte o importate in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all’anno, dovranno essere registrate entro il 31 maggio 2018 presso l’ECHA.
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Entro il 31 maggio 2018 dovranno essere registrate presso l’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) tutte le sostanze prodotte o importate in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all’anno.
La scadenza riguarda soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) proprio per il basso tonnellaggio, le quali provvederanno a raccogliere tutti i dati sulle sostanze fabbricate o usate in Europa, migliorando, in ultima analisi, la salute dell’uomo e dell’ambiente.
Il Ministero della Salute, il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) hanno individuato iniziative specifiche concernenti attività di informazione e sensibilizzazione indirizzate alle imprese, lanciando la campagna di comunicazione “Carta di identità delle sostanze chimiche: 2018 ultima scadenza”. Le aziende che avranno provveduto alla registrazione delle sostanze chimiche potranno dimostrare ai propri clienti di essere fornitori responsabili, che hanno contribuito a un uso più sicuro delle sostanze chimiche.
La prima lettera dell’acronimo REACH (Registration, Evalutation, Authorization of Chemicals) riguarda il processo di registrazione, ovvero la fase a cui sono soggetti tutti i produttori o importatori da paesi fuori UE di sostanze chimiche sopra la soglia di 1 tonn/anno. La registrazione, si basa sul principio “No data No market”, consiste nella valutazione delle caratteristiche chimico- fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze commercializzate.
L’ECHA ha dedicato una sezione specifica del suo sito esclusivamente alla registrazione prevista entro il 31 maggio 2018; il processo di registrazione è stato semplificato in 7 fasi:
1. Conoscere il portafoglio dell’azienda: individuare le sostanze che sono soggette alla registrazione con scadenza 31 maggio 2018 e quelle che continueranno ad essere immesse sul mercato. Assicurarsi di aver identificato correttamente le proprie sostanze in fase di pre-registrazione.
2. Trovare i co-dichiaranti: i co-dichiaranti della stessa sostanza fanno parte di un forum per lo scambio di informazione sulle sostanze (SIEF), e sono tutti soggetti a due obblighi ossia la condivisione dei dati scientifici e la registrazione collettiva. Nella banca dati dell’ECHA contenente le sostanze registrate è possibile cercare la propria sostanza al fine di determinare se essa sia già stata registrata oppure no.
3. Organizzare le attività con i co-dichiaranti: definito il modo di comunicare e ripartito il compito nel SIEF, si dovrà selezionare un dichiarante capofila incaricato di presentare il fascicolo di registrazione principale, per consentire ai co-dichiaranti di presentare i loro fascicoli di registrazione in qualità di membri. Le questioni da concordare all’interno del SIEF possono comprendere la ripartizione del carico di lavoro tra i membri del SIEF, la condivisione dei dati e delle spese. Se il dichiarante capofila ha già registrato, i nuovi registranti dovranno solo manifestare l’intenzione di unirsi alla trasmissione congiunta e accordarsi per la condivisione dei dati e dei costi.
4. Valutare rischi e pericoli della sostanza: Effettuare nel SIEF con i co-dichiaranti una raccolta delle informazioni relative a usi, rischi e pericoli della sostanza al fine di dimostrarne l’uso sicuro. Chi fabbrica o importa una sostanza in quantitativi maggiori di 10 tonnellate all’anno, deve preparare la valutazione della sicurezza chimica (CSA) e presentarla mediante una relazione sulla sicurezza chimica (CSR).
5. Preparare il fascicolo di registrazione: successivamente alle discussioni e allo scambio di dati all’interno del SIEF, il dichiarante capofila e ciascun membro dovrebbero possedere tutte le informazioni disponibili per predisporre il proprio fascicolo di registrazione (creato con il software IUCLID) disponibile gratuitamente sul sito web dell’ECHA. Il fascicolo del dichiarante capofila dovrà essere presentato per primo e dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti la classificazione e l’etichettatura della sostanza e, ove necessario, i sommari di studio (esaurienti). Il fascicolo di un co-registrante, invece, dovrà essere presentato successivamente all’invio del fascicolo del dichiarante capofila e dovrà contenere solo informazioni specifiche sull’azienda e sulla sostanza da questa prodotta e/o importata, gli usi identificati e i volumi prodotti/importati.
6. Presentare il fascicolo di registrazione: una volta predisposto il fascicolo di registrazione con il software IUCLID, dovrà essere trasmesso al REACH-IT. Il fascicolo di registrazione del capofila dovrà essere presentato dal dichiarante, e solo una volta verificato dall’ECHA gli altri membri del SIEF potranno presentare i loro fascicoli, pertanto si raccomanda di presentarlo con largo anticipo rispetto alla fine di marzo 2018. Sarà necessario pagare le tariffe (Allegato del Regolamento (UE) N. 253/2013 che modifica il Regolamento (CE) N. 340/2008) previste entro il termine indicato nella fattura che l’ECHA invierà tramite la casella di posta REACH-IT; in caso di mancato pagamento l’Agenzia rifiuterà il fascicolo. Dopo aver pagato la fattura, e previa accettazione della registrazione da parte dell’ECHA, l’impresa riceverà il numero di registrazione.
7. Mantenere le registrazioni aggiornate
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Anno 3 n.22, 30 giugno 2017
Il seminario di approfondimento si svolgerà il 24 luglio 2017 dalle h. 14,00 alle h. 17,30. Contatta Eliapos per una consulenza sulla registrazione delle sostanze chimiche come indicato nel Regolamento REACH.
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