il Rappresentante  dei Lavoratori per la Sicurezza che  prima della nomina aveva  frequentato il corso per lavoratori in materia di salute e sicurezza della durata di 12 ore, può essere esonerato per tali ore?

 

Gentilissime/i web- Lettrici / Lettori,

Rispondiamo al quesito relativo alla formazione prevista dal D. Lgs. n. 81/2008  per il rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza che  prima di tale nomina aveva  frequentato il corso per lavoratori in materia di salute e sicurezza della durata di 12 ore – rischio medio. In particolare, il quesito riguarda la possibilità di far rientrare le suddette 12 ore nel monte ore del percorso formativo  previsto per  il rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza – della durata di 32 ore-, ritenendo sostanzialmente  tale formazione pregressa  un continuum del nuovo iter formativo.

Preliminarmente esaminiamo nel dettaglio la normativa che regolamenta la materia:

Formazione dei lavoratori:

il decreto legislativo n. 81/2008, all’articolo 37- comma 2- ha demandato alla  Conferenza Stato Regioni la definizione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità con le quali erogare la formazione ai lavoratori da parte del datore di lavoro.  Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8, dell’11 gennaio 2012 è stato pubblicato l’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi del citato articolo 37,  Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 (rep. atti n. 221/CSR) .
Il punto 4 dell’Accordo stesso  regolamenta il percorso formativo dei lavoratori in due distinti moduli: formazione generale e formazione specifica, così suddivisi:

Formazione Generale: Normativa di riferimento. Concetti di pericolo, rischio e danno. Misure di prevenzione e protezione. Organizzazione del servizio di prevenzione e protezione aziendale. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. Organi di vigilanza, controllo e assistenza;

Formazione Specifica: Ambienti di lavoro e relativi requisiti minimi. Microclima, illuminazione, rischi biologici. Movimentazione manuale dei carichi. Cenni su: ergonomia e rischi elettrici. Organizzazione del lavoro; stress lavoro – correlato e rischi di natura psicosociale. Nozioni sul rischio incendio; emergenze e segnaletica: esempi di procedure esodo e lotta antincendio; procedure organizzative per il primo soccorso. Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. Rischi infortuni. Incidenti e infortuni mancati. Altri rischi.

L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.

  Formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

Sempre il citato art. 37 dispone, al  comma 10, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui andrà ad esercitare la propria rappresentanza. La formazione deve essere tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e di prevenzione dei rischi stessi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi o all’ insorgenza di nuovi rischi.

Secondo il  successivo comma 11,  le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza saranno stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi deve essere di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La stessa contrattazione collettiva nazionale disciplinerà anche le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori ed a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Nelle more che si esprima la  contrattazione collettiva nazionale restano comunque ferme, su indicazione del legislatore, le disposizioni già in vigore in materia,  quindi restano validi al momento gli indirizzi e le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con il Decreto del 16/1/1997 il quale con l’articolo 3 fissava una durata minima di 32 ore per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori con i seguenti contenuti:

a) i principi costituzionali e civilistici;
b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
d) la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi;
f) l’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.

L’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. prevede l’obbligo di aggiornamento annuale, stabilendo, altresì,  che la durata dei corsi non può essere inferiore alle 4 ore annue per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori e ad  8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Dall’excursus normativo rileviamo che si tratta di argomenti differenti con contenuti che non possono essere tra loro mescolati; segnaliamo, oltremodo, che  sono completamente diversi i percorsi di aggiornamento previsti dal legislatore.

In conclusione,  al quesito circa l’eventuale esonero parziale della formazione per RLS per il  Lavoratore (eletto RLS) già in possesso di formazione –  rischio medio 12 ore, precisiamo che tale lavoratore deve effettuare la formazione completa per RLS (32 ore ) trattandosi di due distinti percorsi formativi che non prevedono complementarietà.

Contatta Eliapos per saperne di più, Ti ricordiamo che è in partenza il corso di formazione per R.L.S – Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza dal 20 luglio.

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Anno 3 n. 24, 7  luglio 2017

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