corso di formazione per gli operatori interessati al trasporto di merci pericolose su strada
Gentilissima/o web- Lettrice / Lettore,
ll decreto legislativo 27/01/2010 nr. 35 (Gazzetta Ufficiale nr. 58 del 11/03/2010) recepisce la Direttiva quadro sul trasporto di merci pericolose nr. 2008/68 CE concernente il trasporto interno di merci pericolose. Tale decreto si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia, per via navigabile interna- sia all’interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunità europea- alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.
La direttiva 2008/68 è stata modificata a seguito della direttiva 2018/217 del 31 gennaio 2018, con la quale la Commissione UE ha sostituito il Capo I.1 “ADR” dell’allegato I, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico ed, inoltre, il termine “parte contraente” è stato sostituito dal termine “Stato membro” come opportuno. La suddetta ultima versione si applica dal 3 gennaio 2018, e gli Stati membri devono conformarsi alla nuova direttiva entro il 3 luglio 2018.
Conseguentemente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recepito la suddetta direttiva 2018/217/UE con il decreto del 20 marzo 2018 (in G.U. n. 123 del 29 maggio 2018). In particolare l’art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 35/2010, la lettera a) è sostituita così come segue: (il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite) negli allegati A e B dell’Adr, come applicabili a decorrere dal 3 gennaio 2018, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno.
COS’È L’ADR
La sigla “A.D.R.” è un acronimo che indica, in lingua francese “Accord europeen relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route”, ovvero “Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada”.
Tutti i soggetti coinvolti nel trasferimento di merci pericolose (speditore, caricatore, trasportatore, destinatario) hanno i loro precisi doveri, a partire dallo speditore (indicato anche come mittente) che deve provvedere, oltre alla classificazione delle merci, anche alla scelta degli imballaggi (o dei contenitori o delle cisterne) appropriati in relazione alle caratteristiche di pericolosità delle merci e a fornire al trasportatore tutti i documenti necessari per poter effettuare il trasporto a regola d’arte e in sicurezza.
Sulla normativa ADR Eliapos organizza un corso specifico che si terrà martedì 24 luglio p. v. con l’obiettivo di formare e qualificare gli operatori coinvolti nel trasporto di merci pericolose.
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Anno 4 n. 23, 6 giugno 2018