Ai sensi della disciplina Ue e di quella italiana, l’ottava sezione del Tribunale di Roma con la sentenza n. 19252 del 13 ottobre 2016 assoggetta alla categoria di imballaggio, quindi soggetti a CAC (Contributo Ambientale CONAI) i contenitori, le casse e i pallet impiegati nella logistica e nella movimentazione di magazzino e nelle linee di produzione dell’utilizzatore.
La sentenza conferma l’indirizzo interpretativo precedente dello stesso Tribunale secondo cui la qualificazione di un bene come imballaggio va effettuata sulla base di un giudizio tecnico prognostico, attraverso una valutazione ex ante della funzione astratta e tipica per cui i beni vengono progettati e non per la funzione concreta per la quale vengono caso casualmente utilizzati.
Il Tribunale ritiene che questa interpretazione trovi conferma anche negli esempi illustrativi dell’allegato 1 alla Direttiva 94/62/CE, inseriti con la Direttiva 2013/2/CE, quali i vasi da fiori e le grucce, la cui qualificazione come imballaggio dipende dalla funzione tipica e fisiologica per la quale i beni sono stati ideati. Ricordiamo che il Contributo Ambientale CONAI (Consorzio nazionale imballaggi), stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 152/06, vengono ripartiti “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale”.