I Compiti del Ministero della Transizione Ecologica e quelli del Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica.
è stato pubblicato in G.U. il decreto legge n.22 del 1 marzo 2021, che riorganizza competenze e strutture di alcuni dicasteri. Nasce ufficialmente con tale provvedimento il Ministero della Transizione ecologica (MITE), che sostituisce il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ampio l’ambito di azione del nuovo dicastero, che assorbe, oltre a tutte le competenze dell’ex Ministero dell’Ambiente, anche alcune delle competenze chiave nel processo della transizione ecologica, inerenti principalmente il settore dell’energia. In quest’ottica è previsto il passaggio nella nuova struttura di alcune Direzioni del Ministero dello Sviluppo economico. Il decreto istituisce, inoltre, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, oppure, in sua vece, dal ministro della Transizione ecologica; è composto dal ministro per il Sud e la coesione territoriale, dai ministri della Transizione ecologica, dell’Economia e delle finanze, dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile.
Analizziamo i rispettivi compiti:
per il MITE:
1. definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale;
2. autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare;
3. attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e la promozione della concorrenza nei mercati dell’energia e tutela dell’economicità e della sicurezza del sistema;
4. individuazione e lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica e del gas naturale e la definizione degli indirizzi per la loro gestione;
5. politiche di ricerca, incentivazione e gli interventi nei settori dell’energia e delle miniere; la ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; la vigilanza su enti strumentali e il collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell’energia; la gestione delle scorte energetiche nonché la predisposizione e attuazione dei piani di emergenza energetica;
6. impiego pacifico dell’energia nucleare, la protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito; le agro-energie;
7. rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; elaborazione di piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici;
8. qualità dell’aria; le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra; la pianificazione in materia di emissioni nel settore dei trasporti; la gestione, il riuso e il riciclo dei rifiuti e l’economia circolare.
per il CITE:
1. assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione;
2. l’approvazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in questione, del Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di mobilità sostenibile, contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo, risorse idriche e relative infrastrutture, qualità dell’aria ed economia circolare.
Il Piano, che dovrà acquisire il parere della Conferenza unificata, individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all’attuazione delle singole misure.
Anno 7, n° 23, 4 marzo 2021
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