Approfondimento su “la prescrizione come fonte informativa dell’attività
di vigilanza al monitoraggio dei fattori di rischio”
Gentilissime/i web- Lettrici / Lettori,
l’art. 15 del D. Lgs. n. 124/2004 disciplina l’istituto della “prescrizione obbligatoria” già introdotto nell’ordinamento giuridico dagli artt. 20 e seguenti del D. Lgs. n. 758/1994.
La “prescrizione” è un provvedimento emesso dall’ispettore del lavoro nell’esercizio delle funzioni di Polizia giudiziaria, conseguente all’accertamento di violazioni che costituiscono reato di tipo contravvenzionale, punito con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda o con la sola pena dell’ammenda.
Si tratta di un provvedimento scritto con il quale il funzionario accertatore, nelle funzioni di polizia giudiziaria (ex art. 55 c.p.p.), impartisce le direttive per rimuovere o modificare le situazioni irregolari riscontrate.
Il contenuto della prescrizione è indicato espressamente dalla fattispecie normativa violata, nonchè dalle misure in concreto prescritte dall’ispettore.
In considerazione quindi dell’ampio novero di norme penali la cui violazione comporta l’adozione della prescrizione obbligatoria, e in considerazione anche del fatto che la tipologia della condotta antigiuridica può di volta in volta essere di natura commissiva ovvero omissiva, non è possibile ritenere che la prescrizione abbia un contenuto “tipico”.
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Anno 5 n. 12, 12 marzo 2019