novità del DPR n. 146/2018 sui gas fluorurati ad effetto serra

 

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Il  9 gennaio 2019 è stato pubblicato in G U. n. 7  il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146  ( di esecuzione  del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006).

I gas fluorurati ad effetto serra, i cosiddetti F-Gas, sono  utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche.

Il decreto è entrato  in vigore il 24 gennaio 2019 e comporta  diverse novità rispetto al precedente DPR 43/2012, soprattutto legate alla documentazione che gli operatori del settore dovranno gestire.

Preliminarmente,  si  evidenzia che Il D.P.R. adegua alle nuove disposizioni del Regolamento (UE) n. 517/2014 il sistema di certificazione istituito con il D.P.R. n. 43/2012. Detto sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese prevede che l’Organismo nazionale italiano di accreditamento ACCREDIA rilasci un accreditamento agli Organismi di certificazione sulla base di appositi schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell’Ambiente (articolo 4, comma 1 del D.P.R. n. 146/2018).

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento, la Direzione generale per il clima e l’energia ha approvato, con decreto direttoriale n. 9 del 29 gennaio 2019, i seguenti schemi di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per il rilascio di:

certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai regolamenti n. 304/2008 e n. 306/2008, nonché ai regolamenti di esecuzione 2015/2067 e 2015/2066

certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al regolamento n. 304/2008 e al regolamento di esecuzione 2015/2067

certificazioni agli organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria di determinati veicoli a motore, in conformità al regolamento (CE) n. 307/2008.

Per quanto riguarda tale regolamento, il rilascio delle attestazioni alle persone che effettuano il recupero di F-gas dagli impianti di condizionamento d’aria da determinati veicoli a motore viene effettuato dagli organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche, al completamento di un corso di formazione. Tali organismi sono certificati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello Schema di accreditamento OdA recante: “Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni agli Organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria di determinati veicoli a motore, in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008 e predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146”.

Contatta Eliapos  per saperne di più sul nuovo Decreto F-GAS  .

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Anno  5 n. 7 – 15 febbraio  2019

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