Dall’11 gennaio è scattato l’obbligo di comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali.

Con una nota dell’11 gennaio scorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno fornito le prime indicazioni relative alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dal decreto legge 21 ottobre 2021.
La Legge di conversione, modificando l’art. 14 del T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), introduce la previsione secondo cui, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, per svolgere il monitoraggio e contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività di tali lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, secondo le modalità operative previste dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 per il lavoro intermittente. In caso di violazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Peraltro, in caso di provvedimento di sospensione per violazioni sulla sicurezza o per lavoro irregolare, per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). In tali ipotesi, il datore di lavoro è comunque tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.
L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (11 gennaio) o anche avviati prima e ancora in corso alla data del 21 dicembre 2021. In relazione ai rapporti già in essere al 21 dicembre 2021, l’invio della comunicazione andava fatta entro 7 giorni dalla pubblicazione della Nota, ovvero entro il 18 gennaio 2022.

L’obbligo spetta al datore di lavoro committente e non al lavoratore direttamente, prima che abbia inizio il lavoro stesso.
L’obbligo di comunicazione va effettuato all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione. Viene fatto mediante:

  • SMS
  • posta elettronica
  • altre modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente

 

Anno 8, n° 6, 2 febbraio 2022