È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.141 del 20 giugno 2017 il decreto-legge del 20 giugno 2017, n°91 dal titolo “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” recante misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti.
Gentilissima/o web- Lettrice/ Lettore,
Il decreto-legge del 20 giugno 2017, n°91 “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” pubblicato in G.U., all’ art.9 reca misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti.
La procedura per la corretta individuazione dei codici CER da attribuire ai rifiuti è individuata nell’Allegato D” Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 “alla Parte Quarta del D. Lgs 152/2006, integrando quelle già contenute con la legge dell’11 agosto 2014 n°116 di conversione del Decreto legge 24 giugno 2014, n°91.
La Premessa all’ Allegato D disponeva alla “Classificazione dei rifiuti” che:
1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso ‘assoluto’, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso ‘assoluto’, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l’analisi del rifiuto;
b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.
5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione”.
Il decreto-legge del 20 giugno 2017, con l’art.9 “Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti” dispone che:
1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all’ introduzione dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente:
2. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014».
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Anno 3 n.23, 3 luglio 2017
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