Quale dei due nella riunione periodica?
La Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’Interpello n. 1/2022 ha fornito chiarimenti all’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) in merito al seguente quesito: “qualora il datore di lavoro, anche per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell’art. 39 co. 6 D.Lgs. 81/2008, alla riunione periodica di cui all’art. 35 chi deve essere invitato? Il solo medico competente coordinatore ovvero tutti i medici competenti?”
A seguito della disamina degli artt. 25, 35 e 39 del T.U la Commissione ha affermato che tale normativa prevede in capo al medico competente puntuali prerogative e responsabilità e che non si evince dalla medesima la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell’ambito dell’unità produttiva. In conclusione la Commissione ritiene che, in ordine alla partecipazione alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’invito debba essere rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati. (Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Anno 8, n° 30, 30 agosto 2022
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