Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale (n.79 del 4-4-2017) due decreti di adeguamento alla disciplina UE relativi all’ inquinamento ambientale, annunciati durante il Consiglio dei Ministri dello scorso 17 febbraio 2017: Il D.Lgs n.41/2017 e il D.Lgs n.42/2017 in materia di (rispettivamente) macchine rumorose operanti all’aperto e rumore ambientale.
Che cos’è il Rumore ambientale?
Secondo l’art.2 del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 194 si definisce Rumore Ambientale
“I suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterni prodotti dalle attività umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, al traffico ferroviario, al traffico aereo e proveniente da siti di attività industriali”
- Il D. Lgs 17 febbraio 2017, n.41 “Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”.
Tale decreto prevede l’accreditamento dal Ministero dell’ambiente degli organismi chiamati a certificare la conformità delle macchine, e definisce i requisiti minimi della strumentazione tecnica che i certificatori devono possedere. Fissa inoltre ad un minimo di 2,5 milioni di euro il massimale della polizza di assicurazione per la responsabilità civile.
Il personale incaricato dei controlli dovrà possedere i seguenti requisiti:
- qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
- aver frequentato con profitto un corso di formazione in acustica ambientale, compresa l’applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.
Sarà il Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, a definire argomenti e struttura dei corsi con un decreto ad hoc da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs 41/2017.
Sono infine previste sanzioni per chi immette in commercio o mette in servizio macchine o attrezzature per le quali è stato accertato il superamento del livello di potenza sonora garantito. Le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni saranno svolte dall’Ispra.
- D. Lgs 17 febbraio 2017, n.42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.”
Tale decreto disciplina la figura professionale di tecnico competente in materia di acustica, modificando la Legge 447/1995, e armonizza la normativa sulla gestione del rumore ambientale, agendo sul D. Lgs. 194/2005.
– Tecnico competente in acustica:
All’art.20 sono stabiliti i criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica; l’art.21 del decreto regola i dettagli della gestione dell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica , istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome (la domanda per l’iscrizione viene riportata all’Allegato 1 del D. Lgs. n.42/2017); l’art. 22 indica i requisiti per l’iscrizione, secondo cui il tecnico deve essere in possesso di una laurea o laurea magistrale a indirizzo tecnico scientifico (compresa tra quelle indicate nell’Allegato 2) e possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- aver superato un master universitario da 12 crediti, di cui almeno 3 di laboratori di acustica;
- aver superato un corso in acustica, aver ottenuto 12 crediti universitari in materie di acustica;
- avere conseguito il titolo di dottore di ricerca con una tesi in acustica ambientale.
Per un periodo transitorio di cinque anni, potranno iscriversi all’elenco anche i diplomati ad indirizzo tecnico o in possesso della maturità scientifica che abbiano almeno quattro anni di esperienza non occasionale alle dipendenze di strutture pubbliche o in collaborazione con un tecnico competente e abbiano conseguito il superamento di un corso in acustica.
La parte B del decreto contiene lo schema del programma dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica. Non sono considerati idonei i corsi in modalità e-learning, ma solo quelli frontali o in modalità “blended learning”, cioè con un 50% di lezioni frontali e la possibilità di alternare momenti di formazione a distanza.
– Mappatura acustica:
Il decreto prevede entro il 30 giugno 2017 il completamento da parte dei comuni della mappatura acustica in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla Direttiva 2007/2/CE. Tali mappature acustiche vanno riesaminate e rielaborate in funzione della necessità, almeno ogni cinque anni.
Differentemente da quanto previsto dalla vecchia normativa, in fase di progettazione di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime, nella valutazione di impatto acustico bisogna tenere conto della presenza di altre infrastrutture che concorrono all’immissione del rumore, tra questi gli impianti eolici alle ‘sorgenti sonore fisse’. Vengono inoltre previsti l’emanazione di nuovi regolamenti per le sorgenti di rumore attualmente non considerate dalla normativa e l’aggiornamento della disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività sportive.
– Piani di azione e scadenze differite:
Come indicato all’art.3, nel caso in cui le Regioni o le Province autonome siano i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati, le attività di verifica verranno svolte dal Ministero dell’ambiente e potranno avvalersi, ove necessario, del supporto dell’ISPRA. I piani d’azione previsti recepiscono:
- i piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o nell’esercizio delle relative infrastrutture;
- i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali;
- i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, i piani comunali di risanamento acustico.
È previsto un rinvio al 18 luglio 2018 per la comunicazione dei piani di azione e le sintesi di cui all’Allegato 6 per gli agglomerati (aggiornamenti entro il 18 aprile 2023 e ogni 5 anni), nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali.
Anche in questo caso, nel caso in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati, le attività di verifica saranno svolte dal Ministero dell’ambiente e potranno avvalersi, ove necessario, del supporto dell’ISPRA.
– Metodi per la determinazione dei descrittori acustici
All’art.7 si indica che a decorrere dal 31 dicembre 2018, in luogo dell’applicazione dell’Allegato 2 «Metodi di determinazione dei descrittori acustici» del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, si applicano i metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti, a norma della Direttiva 2002/49/CE, dall’Allegato alla direttiva (UE) 2015/996.
– La Commissione per la tutela dell’inquinamento acustico:
L’art. 8 fonda la costituzione di una Commissione per la tutela dall’inquinamento acustico composta da rappresentanti dei Ministeri dell’ambiente, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico. Svolgerà compiti di supporto tecnico-scientifico in materia di recepimento dei descrittori acustici previsti dalla Direttiva 2002/49/CE, definizione della tipologia e dei valori limite da comunicare alla Commissione europea, controllo della modalità di introduzione dei valori limite che saranno stabiliti nell’ambito della normativa nazionale, al fine di un loro graduale utilizzo in relazione ai controlli e alla pianificazione acustica e aggiornamento dei decreti attuativi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito ai metodi di determinazione dei descrittori acustici.
– Sorgenti Sonore:
L’art. 10 modifica il comma 2 dell’art.2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e definisce:
- Sorgente sonora specifica quella sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale.
- Valore di attenzione i valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all’art. 9;
- Valore limite di immissione specifico il valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.
Vengono poi sostituite le lettere «, h) e h-bis)» ed è aggiunta una previsione specifica: «Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera a), con modalità tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell’articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d’uso della zona stessa.».
Contatta Eliapos per una misurazione del Rumore Ambientale o per ricevere maggiori informazioni.
Alla prossima newsletter
Anno 3 n.9, 2 maggio 2017