Il regolamento contiene le disposizioni sugli adempimenti per i nuovi ascensori con l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni.
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 62 del 15 marzo 2017) il D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23. Si tratta del nuovo regolamento che apporta modifiche al DPR 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori, ai componenti di sicurezza degli ascensori e al loro esercizio.Il regolamento contiene le nuove disposizioni sugli adempimenti per i nuovi ascensori con l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni.
Il D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23 si applica:
- agli ascensori, intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni,
- ai componenti di sicurezza per ascensori, prodotti da un fabbricante nell’Unione Europea oppure importati da un Paese terzo.
Sono esclusi gli ascensori inseriti in contesti particolari come:
- gli ascensori da cantiere,
- gli impianti a fune,
- gli ascensori progettati a fini militari,
- gli ascensori usati nelle miniere, ecc.
Il decreto è costituito da 5 articoli, in particolare l’art. 1 introduce modifiche al DPR 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE:
- aggiorna le norme sulla messa a disposizione sul mercato e messa in servizio degli ascensori nonché i requisiti essenziali di salute e sicurezza,
- aggiunge nuovi articoli con gli obblighi di installatori, fabbricanti, rappresentanti, importatori, distributori, operatori economici,
- aggiorna le disposizioni in materia di presunzione di conformità per gli ascensori ed i loro componenti di sicurezza,
- modifica le procedure che gli operatori privati devono seguire in materia di valutazione della conformità di ascensori e componenti per la dichiarazione di conformità UE,
- detta le regole per l’apposizione della marcatura CE,
- individua nel Ministero dello Sviluppo Economico unitamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’autorità competente per le funzioni di vigilanza sul mercato,
- reca nuove disposizioni sulle procedure a livello nazionale per gli ascensori e i loro componenti di sicurezza che presentano rischi, sulla procedura di salvaguardia dell’Unione, sulle procedure da adottare per gli ascensori e componenti conformi che presentano rischi, sulle procedure nei casi di non conformità formale,
- conferma il Ministero dello Sviluppo Economico come autorità di notifica,
- prevede, per la valutazione degli organismi di certificazione, il ricorso all’organismo unico nazionale di accreditamento, Accredia.
In sintesi le principali novità:
- non è previsto l’obbligo di adeguamento per ascensori installati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 162/1999,
- non è confermata la norma sulla commissione d’esami per l’abilitazione dei manutentori,
- si tiene conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE e di Stato compatibile,
- sono previsti nuovi obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori, ad esempio gli installatori devono conservare tutta la documentazione tecnica che dimostri la conformità dell’ascensore,
- i fabbricanti devono garantire che i componenti di sicurezza siano conformi,
- i fabbricanti nel caso di difformità dei componenti devono prevedere il ritiro del componente,
- gli eventuali lavori per problematiche evidenziate dai controlli su precisione di fermata e livellamento tra ascensore e piano d’arrivo possano solo essere suggeriti dai manutentori; sarà facoltà del condominio eseguirli o meno,
- la conformità spetta al fabbricante.
Il D.P.R. si compone dei seguenti allegati:
- Allegato A – Contiene una novella interamente sostitutiva degli attuali allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,
- Allegato I – Requisiti essenziali di salute e di sicurezza,
- Allegato II – Contenuto della dichiarazione di conformità UE per i componenti di sicurezza per ascensori – Contenuto della dichiarazione di conformità UE per gli ascensori,
- Allegato III – Elenco dei componenti di sicurezza per ascensori,
- Allegato IV – Esame UE del tipo per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori (Modulo B),
- Allegato V – Esame finale degli ascensori,
- Allegato VI – Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo E),
- Allegato VII – Conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo H),
- Allegato VIII – Conformità basata sulla verifica dell’unità per gli ascensori (Modulo G),
- Allegato IX – Conformità al tipo con controllo per campione dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo C 2),
- Allegato X – Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto per gli ascensori (Modulo E),
- Allegato XI – Conformità basata sulla garanzia totale di qualità più esame del progetto per gli ascensori (Modulo H1),
- Allegato XII – Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori (Modulo D).
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Anno 3 n. 6, 13 aprile 2017
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