il 30 gennaio 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare datato 29 dicembre 2020 con il quale, in attuazione della legge finanziaria per il 2019, sono stati destinati € 105.589.294 per la bonifica dei c.d. “siti orfani”, vale a dire quei siti per i quali le procedure di bonifica sono in carico alla pubblica amministrazione.
I fondi stanziati sono ripartiti tra le Regioni e le Province Autonome secondo le quote individuate in apposita tabella allegata al decreto. Ciascuna Amministrazione provvede, secondo i propri criteri, all’individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi oggetto del decreto risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso, in particolare alla Puglia sono stati destinati euro 9.408.006,10 (fonte: Ministero dell’Ambiente).
Il decreto, all’art. 2, precisa che per “sito orfano” si intende:
a) sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all’art. 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambiente), ovvero di cui all’art. 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (il procedimento che prevede la comunicazione della PA a provincia, regione e comune dei siti nei quali si accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia), per il quale il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del Codice stesso (bonifica dei siti contaminati) ovvero agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46 (ovvero di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente), e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato;
b) sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 (procedure operative ed amministrative collegate ad un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito) e 245 (obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione) del Codice medesimo, dopo aver attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, non concludono le attività e gli interventi.
Anno 7, n° 18, 22 febbraio 2021
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