È stato rilasciato dalla commissione dell’UE ad Aprile 2017 l’”Handbook of Scenarios for Assessing Major Chemical Accidenet Risks” che supporta e guida gli Stati membri ad una applicazione uniforme della Direttiva Seveso III recepita in Italia con il D.Lgs. 105/2015.
Gentilissime/i web- Lettrici / Lettori,
la JRC (Joint Research Centre), gruppo di ricerca della Commissione Europea, insieme alla Task Force per la pianificazione territoriale, gruppo di esperti di settore e di autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea, ha elaborato l’”Handbook of Scenarios for Assessing Major Chemical Accident Risks” che vuol essere un tentativo per omogeneizzare le scelte degli Stati membri nelle loro decisioni in materia di pianificazione territoriale in presenza di stabilimenti soggetti alla Direttiva Seveso , fornendo degli scenari comuni di riferimento utili alla valutazione dei rischi associati ai siti dove sono presenti sostanze pericolose, tenendo conto della loro vicinanza a infrastrutture, zone residenziali, ecc.
La pubblicazione affronta solo quattro sostanze contenute nell’Allegato 1 alla Direttiva: cloro, GPL, ammoniaca anidra, gas naturale liquefatto (GNL), liquidi infiammabili, ossigeno liquido.
Il suo contenuto non esclude quindi la possibilità di scenari aggiuntivi che possono essere richiesti per un caso specifico, ad esempio come nel caso, di particolari installazioni che possono richiedere il verificarsi insieme di diversi scenari. Ciò nonostante, le informazioni contenute possono essere considerate un buon punto di partenza per la valutazione del rischio e la definizione delle opportune misure di pianificazione territoriale nel contesto della Direttiva Seveso III.
Il manuale illustra lo sviluppo degli eventi sotto forma di “alberi dei guasti” o “alberi degli eventi” mostrando per le diverse sostanze pericolose i possibili incidenti rilevanti. Gli scenari ad albero presenti descrivono le sostanza e le attrezzature pericolose che potrebbero essere coinvolte nell’incidente, nell’evento critico e nei fenomeni pericolosi in seguito al verificarsi dell’evento.
Sono state identificate rispetto alle sostanze pericolose citate, quattro apparecchiature, e sviluppate le principali informazioni qualitative relative alla sequenza di eventi successivi a un loro rilascio o a un loro malfunzionamento.
Il manuale si articola in diversi capitoli: il capitolo generale spiega il suo scopo e l’ambito di applicazione, in particolare l’importanza che occupa uno scenario di incidente rilevante nella valutazione dei rischi al fine della prevenzione delle misure di sicurezza da adottare.
I successivi sette capitoli forniscono degli scenari comuni di riferimento per ciascun tipo di sostanza pericolosa comunemente utilizzata in tutta l’Unione Europea (UE). L’ultimo capitolo descrive un esercizio di benchmarking in cui otto gruppi di esperti provenienti da autorità regionali e nazionali dell’UE hanno condotto delle valutazioni del rischio per la pianificazione del territorio in due siti differenti.
La Direttiva Seveso III:
La “Direttiva Seveso III”(la Direttiva 2012/18/UE) emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, sostituisce integralmente le Direttive 96/82/CE (Seveso II) e 2003/105/CE.
Tale Direttiva ha trovato recepimento nella Legislazione nazionale con l’emanazione del D.Lgs 26 giugno 2015, n°105 (Seveso III) e si è provveduto all’ aggiornamento dell’elenco delle sostanze pericolose e delle relative soglie di assoggettabilità, in conformità alla nuova Direttiva e alla necessità di adeguamento al sistema di classificazione delle sostanze chimiche introdotto con il regolamento CE n.1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Il decreto 105/2015 ha inoltre abrogato le precedenti norme di recepimento (D.Lgs 334/99 e 238/05) e una serie di Decreti collegati (quali D.M. 16/3/1998, DD.MM. 9/8/2000, D.M. 19/3/2001).
La Direttiva chiede agli stati membri di assicurare:
– Il censimento degli stabilimenti a rischio, con identificazione delle sostanze pericolose;
– Un piano di prevenzione e un piano di emergenza in ogni stabilimento a rischio d’incidente rilevante;
– La cooperazione tra i gestori per limitare l’effetto domino;
– Il controllo dell’urbanizzazione attorno ai siti a rischio;
– L’informazione degli abitanti delle zone limitrofe;
– L’esistenza di un’autorità preposta all’ispezione dei siti a rischio.
Gli adempimenti variano in funzione delle quantità massime detenute, e quindi del grado di rischio connesso, individuando un livello di soglia “inferiore” e “superiore”. Il presente Decreto si applica agli stabilimenti definiti all’art.3 del D. Lgs. 105/2015.
Alla prossima newsletter
Anno 3 n.16, 8 giugno 2017
L’argomento sarà oggetto di approfondimento nel corso di aggiornamento per RSPP in partenza dal 15 giugno 2017. Contattate Eliapos per ricevere copia del Manuale o per avere maggiori informazioni sulla valutazione del rischio da incidenti rilevanti.
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