I compiti del datore di lavoro ex D. Lgs. n.101/2020
il D.Lgs. n.101/2020, stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e riordina la normativa di settore, disciplinando sia la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni (esposizioni professionali, esposizioni per finalità mediche, esposizioni ambientali), sia la sicurezza degli impianti, delle installazioni nucleari e delle materie radioattive, sia la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Per quanto riguarda gli obblighi per datori di lavoro, ricordiamo che l’art. 109 stabilisce, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, anche quelli per dirigenti e preposti con riferimento alla Dir. 59/2013/EURATOM, articoli 31,32,37, 2 comma, 38, 2 comma, 44, 1 comma, lett.b) e al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61). In dettaglio, Il datore di lavoro, prima dell’inizio delle pratiche disciplinate dal decreto acquisisce e sottoscrive una relazione redatta e firmata dall’esperto di radioprotezione, contenente:
1) la descrizione della natura e la valutazione dell’entità dell’esposizione anche al fine della classificazione di radioprotezione dei lavoratori nonché la valutazione dell’impatto radiologico sugli individui della popolazione a seguito dell’esercizio della pratica;
2) le indicazioni di radioprotezione incluse quelle necessarie a ridurre le esposizioni dei lavoratori in tutte le condizioni di lavoro e degli individui della popolazione conformemente al principio di ottimizzazione.
Conseguentemente, dovrà fornire all’esperto di radioprotezione le informazioni in merito a:
- Descrizione degli ambienti, degli impianti e dei processi che comportano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi compreso l’elenco delle sorgenti di radiazioni ionizzanti che si intendono impiegare,
- Organizzazione del lavoro,
- Mansioni cui sono adibiti i lavoratori,
- Ogni altra informazione ritenuta necessaria dall’esperto di radioprotezione, comprese variazioni tecniche ed organizzative o migliorie intervenute.
La relazione redatta e firmata dall’esperto di radioprotezione costituisce il documento di cui all’articolo 28, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 81/08 per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Sulla base di tale relazione i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell’ambito delle rispettive competenze provvedono affinchè:
- Gli ambienti di lavoro in cui sussiste un rischio da radiazioni siano individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l’accesso ad esse sia adeguatamente regolamentato;
- I lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 133 e informati, anche in relazione ai risultati delle dosimetrie individuali effettuate dall’esperto di radioprotezione e dai medici autorizzati in relazione agli aspetti sanitari;
- Siano predisposte norme interne di protezione e sicurezza opportunamente diffuse e consultabili dai lavoratori;
- Siano forniti mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione;
- Siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti.
Gli artt. 110 e 111 prevedono specifiche attività di informazione, formazione e addestramento per dirigenti, preposti e lavoratori e aggiornamento almeno ogni tre anni. L’informazione e la formazione richieste, di cui sono riportati i contenuti obbligatori, sono svolte nell’ambito delle rispettive competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, riguardante il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza…
Anno 7, n° 26, 16 marzo 2021
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