Entro il 2 maggio le comunicazioni delle emissioni di gas ad effetto serra per impianti stazionari ai sensi del D.Lgs 30/2013

Entro martedì 2 maggio 2017 (*) Gli impianti soggetti a Emission Tradingscambio di quote di emissione di gas serra – devono restituire un numero di quote di emissione pari alle emissioni dall’impianto nel corso del 2016, come verificate conformemente alle disposizioni sulle verifiche (D.Lgs. 30/2013).

(*) (scadenza slittata di 48 ore visto che il termine fissato dalla legge (30 aprile 2017) e il successivo 1 maggio 2017 sono festivi).

 

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Che cos’è Il Sistema EU-ETS (Emission Trading Scheme)?

L’Emission Trading System (EU-ETS) è un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra per i Paesi dell’Unione Europea. Il Sistema è stato istituito dalla Direttiva 2003/87/CE (Direttiva ETS) e istituisce un meccanismo di “Cap & Trade” in Europa per gli impianti industriali, per il settore della produzione di energia elettrica, termica e per gli operatori aerei.

Il sistema “Cap & Trade” fissa un tetto massimo ”Cap” a livello complessivo delle emissioni consentite a tutti i soggetti vincolati, ma permette ai partecipanti di acquisire e vendere sul mercato “Trade” diritti a emettere CO2 “quote” secondo le loro necessità, all’interno del limite stabilito.

Dal primo gennaio 2005, la Direttiva ETS prevede che gli impianti in Europa con elevati volumi di emissioni non possano funzionare senza un’autorizzazione ad emettere gas serra. Ogni impianto autorizzato deve monitorare annualmente le proprie emissioni e compensarle con quote di emissioni europee che possono essere comprate e vendute sul mercato.

Seppure in misura limitata (art. 11 bis della Direttiva ETSRegolamento 550/2011Regolamento 1123/2013 sull’uso di crediti internazionali), gli impianti possono utilizzare a questo scopo, ma solo fino al 2020 ed in determinate percentuali, anche crediti di emissioni non europei, derivanti da progetti realizzati nell’ambito dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto (Clean Development Mechanism, CDM e Joint Implementation, JI).

Gli impianti possono comprare e vendere quote tra loro, attraverso accordi privati o rivolgendosi  al mercato secondario del carbonio. Le quote sono contabilizzate nel Registro unico dell’Unione europea, una banca dati in formato elettronico che tiene traccia di tutti i passaggi di proprietà delle quote e consente agli operatori di compensare, annualmente, le proprie emissioni restituendo le quote agli Stati membri.  Il quantitativo totale delle quote in circolazione nel Sistema è fissato a livello europeo in funzione degli obiettivi UE al 2020.


Comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra per impianti stazionari ai sensi del D.Lgs 30/2013:

La Direttiva comunitaria ha suddiviso l’EU-ETS in tre fasi: dopo un primo periodo pilota triennale di apprendimento (2005-2007), si è aperta una seconda fase (2008-2012), in cui l’Europa ha predisposto limiti più rigorosi per le quote di emissione.

Nel 2013 è iniziata la terza fase (2013-2020) di scambio delle quote di emissioni di gas ad effetto serra:

L’articolo 34, comma 2 del D.lgs. 30/2013 , come modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2015, n. 111, stabilisce che “ i gestori degli impianti stazionari comunichino entro il 31 marzo di ogni anno le emissioni di gas ad effetto serra rilasciate in atmosfera dall’impianto da essi gestito monitorate secondo le disposizioni di cui al Regolamento 601/2012”.

La comunicazione dovrà avvenire tramite:

  1. Invio all’Autorità Nazionale Competente del modulo per la comunicazione delle emissioni debitamente compilato e trasmesso entro il 2maggio 2017 attraverso il portale AGES-ETS raggiungibile all’indirizzo web: www.registroets.it., nonché corredata da una dichiarazione di verifica rilasciata da un verificatore accreditato da ACCREDIA;
  2. Iscrizione del quantitativo nel Registro dell’Unione.

Si ricorda che, in caso di mancata trasmissione da parte del gestore della comunicazione delle emissioni entro il 2 maggio 2017 nelle modalità riportate, si applicheranno i provvedimenti di cui all’Art. 36, comma 5, del D.Lgs. 30/2013 e s.m.i..

La Direttiva 2009/29/CE al paragrafo 3 dell’Allegato I, individua come impianti stazionari:

       √ Caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori ,pile a combustibile,

        unità di “chemical looping combustion”, torce, post-combustori termici o catalitici.

Sono ricompresi nel campo di applicazione gli impianti che raggiungono la soglia prevista per l’attività, cioè:

       √ Potenza termica installata di 20 MW;

       √ Capacità produttiva a seconda dell’attività svolta.

Ai fini della verifica del raggiungimento della soglia di capacità di 20 MWt, non si considerano le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MWt e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa (quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto).

Tuttavia qualora a seguito della verifica del raggiungimento della soglia di capacità di 20 MWt risulti che l’impianto ricada nel campo di applicazione, è tenuto comunque al monitoraggio e alla rendicontazione delle emissioni di CO2 provenienti dalle unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MWt e dalle unità che utilizzano esclusivamente biomassa.

Sono esclusi dal campo di applicazione tutti gli impianti di incenerimento che trattano annualmente più del 50% in peso rispetto al totale dei rifiuti trattati, i rifiuti urbani, pericolosi e speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50% in peso come indicato nell’art.2, comma 2 del D.Lgs. 30/2013 e s.m.i.
 

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Anno 3 n.7, 20 aprile 2017