Il nuovo D.M. 18 ottobre 2016, in attuazione del D.M. 11 aprile 2008 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di sanificazione reso in strutture sanitarie: edifici e locali quali ospedali, case di cura, ambulatori e assimilati, nonché per la fornitura alle strutture stesse di prodotti detergenti. Le attività di sanificazione delle superfici ambientali sono costituite da tutte le procedure finalizzate a renderle igienicamente idonee per gli operatori e gli utenti ai quali si presta assistenza.
Tali nuovi criteri ambientali minimi (cd. “Cam”) si inseriscono nel rinnovato contesto giuridico delle gare ad evidenza pubblica introdotto dal Dlgs n. 50/2016, ai sensi del cui articolo 34 devono — per i settori merceologici in questione — essere applicati per almeno il 50% dell’importo a base d’asta. Secondo le previsioni del DM 24 maggio 2016, dal primo gennaio 2017 il minimo salirà al 62%, per poi crescere ulteriormente al 71% dal primo gennaio 2018, al 84% al primo gennaio 2019 ed arrivare al 100% dal primo gennaio 2020.
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