La Cassazione con questa recentissima sentenza ha accolto il ricorso del preposto di un esercizio commerciale contro la condanna per l’infortunio al dipendente addetto al reparto macelleria
Gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso del responsabile di un supermercato, condannato in sede di merito per il reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) in danno di un dipendente, addetto al reparto macelleria, perché, in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, non provvedeva a sovrintendere e vigilare se quest’ultimo utilizzasse i mezzi di protezione collettivi della macchina sega-ossi in conformità alle istruzioni d’uso del fabbricante.
Il danneggiato, infatti, impegnato a suddividere in fette un pezzo unico di lombo di maiale della lunghezza di circa un metro, servendosi della macchina sega-ossi, aveva urtato la lama con la mano sinistra, procurandosi una ferita lacero-contusa al primo dito di detta mano, con lesione parziale dell’estensore comportante l’impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni per 139 giorni.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente eccepiva che l’attribuzione di responsabilità a suo carico era da ritenersi unicamente oggettiva, in considerazione del mero ruolo da lui rivestito di direttore del punto vendita. Non era emerso, infatti, in quali termini concreti egli avrebbe violato la normativa, giacché la Corte di appello aveva omesso qualsiasi valutazione comparativa tra le modalità dell’infortunio e gli obblighi di sorveglianza previsti. La causa dell’infortunio – a suo dire – andava individuata nel mancato utilizzo, da parte del lavoratore, di una protezione presente sul macchinario. L’imputato sottolineava, peraltro, di aver assunto l’incarico di direttore del punto vendita, composto di molti reparti e di altrettanti capi reparti, soltanto cinque giorni prima dell’infortunio.
La persona offesa, sentita in dibattimento, aveva riferito che l’elusione dei dispositivi di protezione, di cui pure quella specifica macchina era dotata, era una prassi inveterata, atteso che, a suo dire, questi dispositivi ostacolavano i movimenti necessari al taglio dei pezzi di carne più piccoli. Il dipendente aveva, altresì, detto di non aver segnalato tale difficoltà, rimarcando come tutti ne fossero a conoscenza e si comportassero alla stessa maniera…
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Anno 7, n° 5, 25 gennaio 2021