La Cassazione con una recente sentenza torna ad esprimersi sul ruolo del CSE
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la Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, con la sentenza n. 58375 del 28 dicembre 2018, affronta il tema dell’operato del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili, mettendo in evidenza l’obbligo a suo carico derivante dall’art. 92, comma 1 lettera f), del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 di sospendere i lavori in caso di pericolo grave e imminente.
Esaminiamo nel particolare il caso di specie:
il Tribunale di Perugia condannava per il reato di omicidio colposo il CSE a seguito di un infortunio mortale verificatosi all’interno di un cantiere edile: il lavoratore, mentre operava con il comando a distanza di una gru, precipitava da un impalcato privo di protezione cadendo sul solaio sottostante, posto a circa due metri e mezzo dal piano di calpestio originario.
Inoltre, al CSE veniva contestata la mancata sospensione del cantiere per pericolo grave ed imminente (constatata anche il giorno dell’incidente) e la mancata informazione al committente rispetto alle reiterate mancanze sul rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere medesimo.
La sentenza di condanna veniva confermata anche dalla Corte d’Appello, territorialmente competente, in quanto la funzione del CSE comportava specifici compiti di alta vigilanza ed, inoltre, il cantiere era caratterizzato da criticità note all’imputato, come la presenza del ghiaccio che aggravava il rischio di cadute dall’alto, a fronte di impalcati privi di protezioni.
Lo stesso CSE ricorreva in Cassazione a partire dal provvedimento di sospensione dei lavori, sottolineando, tra l’altro, che a seguito del sinistro il cantiere comunque non era stato posto sotto sequestro, non presentando, quindi, condizioni di pericolo grave ed imminente.
Come secondo motivo del ricorso il CSE evidenziava che la Corte d’Appello aveva erroneamente attribuito un nesso tra la condotta del CSE stesso e l’evento, essendo in realtà risultata la condotta del lavoratore infortunato abnorme, considerato che l’uso della gru gli era inibito.
All’interno del ricorso viene sottolineato che il lavoratore deceduto si era già cambiato con i suoi abiti “civili”; la caduta dall’alto era stato un evento assolutamente imprevedibile, posto che tutti gli altri lavoratori si trovavano al piano terra pronti ad andare via dal cantiere.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: la IV Sezione Penale rileva che la giurisprudenza di legittimità, interpretando la disposizione di cui all’art. 92, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 81 del 2008, ha chiarito che in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori è pure titolare di un potere dovere di intervento diretto, proprio nei casi in cui abbia contezza di gravi pericoli presenti in cantiere, come avvenuto nel caso di specie”.
Relativamente al secondo motivo del ricorso ove si sottolineava la (presunta) condotta abnorme del lavoratore, dalla sentenza emerge come l’operazione di movimentazione della gru tramite l’utilizzo del radiocomando era necessaria al lavoratore deceduto, per terminare i lavori di sua competenza.
Inoltre se il CSE avesse richiesto la predisposizione di parapetti di sicurezza per evitare la caduta dall’alto, il lavoratore non si sarebbe infortunato mortalmente, a prescindere dalle sue azioni.
In conclusione la Corte di Cassazione ha precisato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni.
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Anno 5 n. 2, 22 gennaio 2019