Gentilissime/i web- Lettrici / Lettori,
rispondiamo al quesito posto da alcuni lettori relativo al dubbio sulla perdita di operatività del coordinatore per la sicurezza nei cantieri che entro il termine dei 5 anni non abbia completato l’aggiornamento, precisando che:
- coloro che non hanno completato l’aggiornamento nel termine previsto, non potranno ricoprire il ruolo di coordinatore, né in fase di progettazione, né in fase di esecuzione, fino a quando non avranno integrato l’aggiornamento con le ore di formazione mancanti;
- il mancato aggiornamento non annulla la formazione acquisita, in particolare, resta valido il corso da 120 ore;
- il raggiungimento nel quinquennio di un numero di ore di aggiornamento superiore a 40, non può valere come credito per le annualità successive;
Tale questione fu, a suo tempo, chiarita con l’interpello 17/2013 del Ministero del Lavoro.
La Commissione per gli Interpelli del Ministero Del Lavoro trasferisce alla figura del coordinatore per la sicurezza quanto già stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 per la formazione dei Addetti/Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP – ASPP). Secondo l’Accordo Stato-Regioni, infatti, l’ASPP o il RSPP che non adempie l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perde la propria operatività finché non completa l’aggiornamento.
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Anno 1 n. 14, 31 ottobre 2015
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