La Cassazione con sentenza n. 21936 del 25 maggio 2016 ha confermato che l’abbruciamento di piccoli cumuli di scarti vegetali nel rispetto dei limiti del decreto legislativo 152/2006 non costituisce né reato di gestione illecita, né reato di combustione illecita di rifiuti.

La corte ha precisato che bruciare piccoli cumuli di scarti vegetali, solo quelli previsti dall’art. 185, comma 1 lett. f) del decreto legislativo 152/2006 in misura non superiore a tre metri steri per ettaro/giorno sul luogo di produzione non integra il reato di combustione illecita dei rifiuti ( art. 256 bis).

Poiché tale materiale vegetale non costituisce “ rifiuto” la sua combustione alle condizioni sopra descritte, non integra nemmeno la fattispecie dell’art. 256 del codice ambientale (gestione illecita di rifiuti) rientrando nelle normali pratiche agricole.

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Eliapos AMBIENTE
Anno 1 n. 18, 15 luglio 2016