È consentito il trasferimento di dati personali in Paesi extra UE ove mancano garanzie adeguate
Proponiamo il quesito, pervenutoci da un nostro Associato, circa la possibilità del trasferimento dei dati personali all’estero, in particolare con Paesi extra UE, privi di garanzie adeguate, oppure di appositi protocolli d’intesa.
Nello specifico si chiede se tale possibilità sia consentita in occasione dell’esecuzione o del perfezionamento del sinallagma contrattuale che prevede l’interdipendenza tra prestazione e controprestazione. A tal proposito segnaliamo che l’art. 49 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) recante: “Deroghe in specifiche situazioni” dispone, tra l’altro, che:
“…omissis… In mancanza di una decisione di adeguatezza… omissis … o di garanzie adeguate, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle seguenti condizioni: (…) b) il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell’interessato: c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l’esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un’altra persona fisica o giuridica a favore dell’interessato”.
Conseguentemente, rispondiamo al quesito del nostro Associato, precisando che si ritiene possibile provvedere al trasferimento dei dati personali all’estero, previa indicazione sulla documentazione contenente tali dati personali (fatture, documenti accompagnatori, ecc.) della seguente dicitura:
“il trasferimento dei dati personali presenti all’interno del presente documento e della documentazione integrativa ad esso collegata sono effettuati ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1, lett. b) c) del Ree. UE 2016/679.”
Tale procedura va adottata anche in altre circostanze, ad esempio in situazioni ripetitive?
Anno 8, n° 27, 8 giugno 2022