Il percorso per il ritorno alla normalità prevede alcuni step
è stato pubblicato in G.U n. 70 del 24 marzo 2022-serie generale-il decreto-legge 24 marzo 2022 recante: “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” che modifica le misure anti-Covid, eliminando gradualmente a partire dal 1 aprile le restrizioni attualmente in vigore.
Nel dettaglio il decreto stabilisce:
- il termine al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato;
- la fine del sistema delle zone colorate;
- la capienza degli impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;
- l’adozione con ordinanza del Ministro della salute di eventuali protocolli e linee guida;
- l’obbligo fino al 30 aprile di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche);
- la possibilità, dall’entrata in vigore del decreto (25 marzo 2022 n.d.r.) per tutti, compresi gli over 50, di accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base (vaccinazione, guarigione, test);
- l’obbligo vaccinale, per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA, fino al 31 dicembre 2022, -resta la sospensione dal lavoro-; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.
Inoltre, per la scuola, il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:
Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Su DL 24 marzo 2022 contatta Eliapos per saperne di più e per riceverne il testo
A tal proposito, ti ricordiamo che l’argomento sarà affrontato nel corso di formazione per lavoratori rischio alto, in partenza dal 5 aprile 2022 e nel corso di aggiornamento per RSPP