proponiamo il quesito, pervenutoci da un nostro Associato, relativo all’azienda che non dispone di personale interno adibito alla esecuzione di lavori elettrici fuori tensione in AT e BT e sotto tensione in BT. Come è noto tale idoneità si consegue dopo aver frequentato (e superato) il corso ad hoc della durata di 16 ore, organizzato ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e delle norme CEI 11.27 IV edizione 2014 – CEI EN 50110-1:2013, al termine del quale viene riconosciuta formalmente la qualifica di Persona Esperta (PES) o di Persona Avvertita (PAV).

Se l’azienda non ha all’interno persone qualificate PES/PAV, chiede il nostro Associato, è obbligatorio sottoscrivere un contratto con società di impianti elettrici per effettuare le verifiche periodiche sugli impianti elettrici di stabilimento?

A tal proposito precisiamo che in base all’art. 86 del D. Lgs. n.81/2008, il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare le verifiche e i controlli di sicurezza negli ambienti di lavoro della sua attività, oltre ad eseguire le verifiche di Legge secondo il DPR. 462/01 (verifiche sull’impianto di terra da parte di organismi notificati o da enti come INAIL). Per le verifiche e i controlli previste al suddetto art. 86, se il Datore di Lavoro non ha, all’interno dell’azienda figure professionali idonee per svolgere tali operazioni sugli impianti elettrici, – e rispondiamo al quesito del nostro Associato – deve affidarsi a ditte esterne con la premessa che le stesse ditte esterne abbiano tali figure professionali (PES-PAV-PEI) nel loro organico.

Contatta Eliapos per saperne di più

A tal proposito, ti ricordiamo che l’argomento sarà affrontato nel corso di formazione e aggiornamento sul rischio per operatori elettrici PES-PAV, in partenza dal 7 aprile 2022.