I nuovi compiti del preposto
È stato inserito all’art. 18 “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente” il comma b-bis) che sancisce l’obbligo di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza elencate al successivo articolo 19 e stabilisce, altresì, che i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
È stato, altresì, modificato l’art. 19 lett. a) del primo comma che elenca, tra i compiti del preposto, quello di “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
È stato, inoltre, aggiunto il comma f-bis), che prevede “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate”.
Anno 8, n° 2, 13 gennaio 2022
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