10 marzo 1998: ultimi aggiornamenti
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021, il DECRETO 1 settembre 2021 del Ministero Interno, noto anche come “DECRETO CONTROLLI”, uno dei tre decreti destinati a sostituire il D.M. 10 marzo 1998 (di cui abroga alcuni articoli). Tale decreto riguarda i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a) punto 3 del D.Lgs. 81/2008 e sarà in vigore tra un anno, il 25 settembre 2022. Da quel momento abrogherà l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del Decreto del Ministro dell’Interno del 10 marzo 1998.
Per quanto riguarda i controlli e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi, dispone che vengano eseguiti e registrati nel rispetto delle norme tecniche, delle istruzioni del fabbricante e nel rispetto dell’allegato I dello stesso decreto.
L’articolo 4 e l’allegato II del D.M. 10 marzo 1998 riportano i criteri per la qualificazione dei tecnici manutentori, la cui qualifica è valida su tutto il territorio nazionale.
Pertanto, i manutentori di tutti gli impianti antincendio, devono seguire un percorso formativo congruo al termine del quale verranno sottoposti a valutazione dei requisiti, prova scritta, prova orale e prova con simulazione, presso il Comando dei Vigili del Fuoco.
“Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento”.
Sono esonerati dal corso i manutentori che lavorano almeno da 3 anni (dimostrabili), che possono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione presso il Comando dei Vigili del Fuoco.
Anno 7, n° 56, 14 ottobre 2021
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