La suprema Corte tratta di un caso specifico con considerazioni di rilievo sull’attività del RSPP

 

                Gentilissime/i web- Lettrici / Lettori,

Il caso trae origine da un appello proposto da un RSPP per il riconoscimento del livello B.

In particolare, la  Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale accoglimento dell’appello proposto da B.G. nei confronti di Trenitalia s.p.a., in riforma della sentenza impugnata,  “tenuto conto che il giudice ben può attribuire una qualifica intermedia tra quella posseduta e quella rivendicata, ove ne sussistano i presupposti”, ha dichiarato il diritto dell’appellante alla qualifica di Professional livello B dal 1° ottobre 2008 e ha condannato la società appellata all’assegnazione definitiva di dette mansioni, oltre al pagamento delle differenze retributive dal 1° luglio 2008, con interessi e rivalutazione da ogni singola scadenza.

Avverso tale sentenza Trenitalia s.p.a. ha proposto  ricorso.

la Suprema Corte con la  sentenza in argomento, n. 7172 del 13 marzo 2019, ha rigettato  il ricorso della società Trenitalia S.p.a avverso la decisione sopra  richiamata della Corte d’Appello, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

A tal proposito si riportano le conclusioni della Cassazione sull’attività peculiare del RSPP: “ Le competenze richieste al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) implicano lo studio dei rischi correlati a un determinato ambiente o a una determinata tipologia di lavoro e la ricerca volta alla indicazione delle soluzioni tecniche, realizzazione progetti e soluzioni per assicurare la sicurezza dei luoghi e delle prestazioni lavorative. Ne discende che i soggetti cui è affidato il compito di valutare i rischi connessi all’attività lavorativa devono necessariamente possedere capacità, esperienze e conoscenze che esulano dalle ordinarie competenze affidate ad un lavoratore che espleta attività tecniche, ancorché connesse ad un elevato livello di esperienza e professionalità.

Il complesso di tali funzioni, seppure di ordine consultivo e non operativo, con assoggettamento del preposto anche a responsabilità penale di ordine omissivo per violazioni correlate alla posizione di garanzia, concorre anch’esso al perseguimento degli “obiettivi aziendali”, non potendo tale locuzione essere astretta ad un significato di ordine solo economico-produttivo, atteso che la sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce uno degli obblighi primari dell’imprenditore alla luce dell’art. 41 Cost.”

Contatta Eliapos per saperne di più e per ricevere la sentenza della Cassazione Civile – Sez. Lav. n. 7172 del 13 marzo 2019. Ti ricordiamo che l’argomento sarà oggetto di approfondimento nel corso di formazione per  RSPP/ASPP in partenza dal 24 maggio 2019.

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Anno 5 n. 18, 26 marzo 2019

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