E’ necessario effettuare la comunicazione di inizio del monitoraggio radon?
A quali indirizzi vanno inviati gli esiti finali del monitoraggio?
Gentilissima/o web- Lettrice / Lettore,
In materia di misurazione del gas radon rispondiamo al quesito che riguarda gli adempimenti a carico degli esercenti le attività di cui all’art.4, comma 1, della Legge Regionale della Puglia n.30/ 2016 e ss.mm.ii., in particolare se è necessario effettuare la comunicazione di inizio del monitoraggio radon ed, inoltre, a quali indirizzi vanno inviati gli esiti finali del monitoraggio in questione.
Rispondiamo al quesito precisando che, ai sensi della legge regionale n.30, l’esercente non deve effettuare alcuna comunicazione di inizio delle misure. Al termine delle misurazioni, così come stabilito dall’art.4, comma 2, deve inviare la relazione finale, con i risultati dei monitoraggi eseguiti, al Comune interessato e ad ARPA Puglia. A tal fine, ARPA Puglia con l’Avviso dell’ 11 marzo 2019 ha comunicato che a partire dal 21/02/2019 è attiva la casella di posta certificata radon.arpa@pec.it, abilitata esclusivamente alla trasmissione delle relazione finali ai sensi della Legge Regionale n.30/2016 e ss.mm.ii.
Ricordiamo che Il radon è ritenuto il principale fattore di rischio di cancro polmonare per i non fumatori e la seconda causa dopo il fumo di tabacco per i fumatori. Fumo di tabacco e radon hanno un effetto sinergico; sono classificati dalla IARC-WHO (International Agency for Research on Cancer-World Health Organization) come agenti cancerogeni appartenenti al Gruppo 1(1).
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Ti ricordiamo che ELIAPOS si avvale di professionisti qualificati, a disposizione per ogni chiarimento in merito, per sopralluoghi e per misurazioni.
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Anno 5 n. 17, 24 marzo 2019