Secondo i Giudici di Palazzo Spada spetta allo Stato e non alle Regioni il potere di individuare caso per caso le ulteriori “tipologie” di materiale da non considerare più come rifiuti, in quanto riciclabili.

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È stata pubblicata il 28 febbraio 2018 la sentenza n. 1229/2018 con la quale la IV Sezione del Consiglio di Stato, nel riformare la sentenza del TAR Veneto n. 1422/2016, ha affermato in via di principio che spetta allo Stato e non alle Regioni il potere di individuare, ad integrazione di quanto già previsto dalle direttive comunitarie, le ulteriori “tipologie” di materiale da non considerare più come rifiuti, in quanto riciclabili, sulla base di analisi caso per caso.

La suddetta sentenza accoglieva il ricorso della municipalizzata di Treviso (Contarina Spa) avverso la delibera della Giunta veneta che non riconosceva al trattamento di pannolini e pannoloni l’ attività di riciclaggio di sostanze organiche (R3) per la produzione di materie prime secondarie (plastica e carta), ma solo quella di stoccaggio di rifiuti avviati al recupero (R13) e di scambio (R12), operazione dalla quale continuavano a derivare rifiuti di plastica e carta e non materie prime secondarie (end of waste).

La Regione presentava ricorso contro la suddetta sentenza del TAR Veneto.

Il giudice di appello, nella sentenza n. 1129 del 2018 in argomento, senza entrare nel merito tecnico della questione, ha osservato, alle luce dell’art. 6 della direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE riguardante la “cessazione della qualifica di rifiuto” che:

1. La disciplina della cessazione della qualifica di “rifiuto” è riservata alla normativa comunitaria;

2. quest’ultima ha previsto che sia comunque possibile per gli Stati membri valutare altri casi di possibile cessazione;

3. tale prerogativa tuttavia compete allo Stato e precisamente al Ministero dell’Ambiente, che deve provvedere con propri regolamenti.”

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, la previsione della competenza esclusivamente statale – in materia di “declassificazione caso per caso” – sarebbe coerente, oltre che con la richiamata Direttiva 2008/98/CE, anche con l’art. 117 Cost., infatti, nel caso in cui si riconoscesse ad ogni singola Regione di definire (in assenza di una normativa UE) cosa debba intendersi o meno come rifiuto, risulterebbe vulnerata la ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni.

Nel frattempo, per salvaguardare le autorizzazioni già rilasciate dalle amministrazioni regionionali dalle possibili conseguenze della sentenza in questione, la Conferenza delle Regioni ha chiesto al Governo di modificare il “Codice ambientale” , sottolineando l’urgenza dell’intervento legislativo.

In particolare, la Conferenza (ordine del giorno 18/46/Srfs/C5 del 19 aprile 2018) propone di integrare l’articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) del Dlgs 152/2006 con la precisazione che, fino a quando l’Ue o il Ministero dell’Ambiente non hanno definito i criteri specifici “end of waste” per una specifica tipologia di rifiuto, questi possono essere stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome, “per il singolo caso”, attraverso le autorizzazioni rifiuti ed Aia. La Conferenza propone, inoltre, che “restino ferme” le autorizzazioni conformi già rilasciate (ex articoli 208, 209 e 211 del Dlgs 152/2006) alla data di entrata in vigore della previsione.

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