Entra in vigore il 12 ottobre p.v. il DM 25 maggio 2016, n. 183 “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, pubblicato sul Supplemento ordinario alla GU 27 settembre 2016, n. 226.
Il SINP, sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, si basa sulla cooperazione applicativa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero dell’interno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
La norma definisce:
a) il funzionamento del SINP;
b) i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni;
c) i dati del SINP e i relativi standard;
d) le regole tecniche finalizzate alla trasmissione informatica dei dati tra gli enti al fine di realizzare il SINP;
e) le regole per il trattamento dei dati nell’ambito del SINP;
f) le misure di sicurezza e le responsabilità nell’ambito del SINP
I dati sono raccolti e gestiti dall’Inail, che ne garantisce l’assoluta riservatezza.
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EliaposSICUREZZA
Anno 2 n. 27, 10 ottobre 2016