Eliapos SICUREZZA – Anno 2 n. 20, 11 luglio 2016
SICUREZZA MARITTIMA E ISPEZIONI
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale Unione Europea n. 41 del 30 maggio 2016 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 462 della Commissione del 30 marzo 2016 che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima.
Ricordiamo che per “ispezione della Commissione” si intende l’esame, effettuato dagli ispettori della Commissione, dei sistemi nazionali di controllo della qualità, delle misure, delle procedure e delle strutture in materia di sicurezza marittima esistenti negli Stati membri, e volto ad accertare l’osservanza del regolamento (CE) n. 725/2004 e l’applicazione della direttiva 2005/65/CE.
L’ esame può comprendere ispezioni di porti, di impianti portuali, di navi, di autorità competenti per la sicurezza marittima o di società, così come definiti nell’allegato I del suddetto regolamento (CE) n. 725/2004. Può inoltre riguardare ispezioni di organismi di sicurezza riconosciuti, così come definiti nell’ allegato medesimo e nell’allegato IV della Direttiva 2005/65/CE relativo agli organismi di sicurezza riconosciuti.
La revisione delle procedure ispettive nasce dall’esigenza di garantire che le ispezioni della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 324/2008 siano eseguite in modo coerente, secondo una procedura predefinita e con un metodo uniforme. L’obiettivo è rendere efficaci e trasparenti le misure volte a migliorare la cooperazione con gli Stati membri e l’esercizio dei poteri della Commissione.
A tal fine il regolamento sviluppa ulteriormente le disposizioni originariamente contenute nel regolamento (CE) n. 324/2008, in particolare nel caso di ispezioni alle navi che si concludono in un porto di uno Stato membro diverso da quello del porto di imbarco. La questione delle ispezioni di navi battenti bandiera di uno Stato dell’UE in un luogo al di fuori dell’Unione europea viene inoltre chiarita in modo da affrontare gli specifici vincoli logistici di tali ispezioni.
Si stabilisce, altresì, che per l’esecuzione dei compiti di ispezione, la Commissione si avvalga dell’assistenza dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/20020 del Parlamento europeo e del Consiglio, e, nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE), di controllori nazionali che figurano sugli elenchi degli Stati EFTA in conformità alla decisione del Comitato misto SEE n. 116/2008.
Ricordiamo che EFTA Sigla di European Free Trade Association («Associazione Europea di Libero Scambio»), è l’organizzazione internazionale con sede a Ginevra con lo scopo di «rimuovere gli ostacoli al commercio e promuovere una stretta collaborazione economica tra gli Stati membri dell’OECE, compresi quelli della Comunità economica europea, e che SEE (Spazio economico europeo) è un mercato interno nel quale tutti gli attori economici hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi.