Rischi interferenziali – necessaria la valutazione
Ricade sul datore di lavoro l’obbligo di predisposizione di un piano anche per i rischi interferenziali, in assenza del quale risponde per i sinistri derivanti dalla sua omissione.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 20981 del 19 maggio 2016 ha affermato che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre un piano anche per i rischi interferenziali (di cui all’art. 26, D. Lgs. n. 81/2008); in mancanza del piano e in caso di sinistri derivanti da tale omissione, lo stesso datore risponde davanti alla legge, senza poter invocare l’abnormità del comportamento del lavoratore.
La Corte ha ricordato come nel caso di cantieri dove siano necessari distinte lavorazioni contemporaneamente, il datore di lavoro debba predisporre un piano di coordinamento per la previsione dei rischi interferenziali di cui all’articolo 26, D. Lgs. n. 81/2008. Laddove non vi provveda e anzi acconsenta a che i dipendenti svolgano prestazioni anche diverse, ma del tutto coerenti con le proprie mansioni, il datore-garante della sicurezza risponde dei sinistri che si verificano, senza poter invocare l’abnormità del comportamento del lavoratore.
Nel caso oggetto della sentenza, il datore di lavoro risponde ex art. 590 del C.P. per le lesioni occorse ad un lavoratore, gravemente infortunato a causa dell’interferenza dell’attività di altra ditta a cui non era preparato, proprio perché il datore aveva omesso di redigere l’apposito piano di prevenzione.